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Ordinanza — n. 23634/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment due to minor offense, citing procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23634/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without addressing the specific reasoning used. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code based on the minor nature of the offense, but the appellate court correctly applied the relevant criteria regarding the offender's personality and intent. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific opposition to the lower court's substantive justification.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal limited to reasserting generic grievances already dismissed without specifically challenging the reasoning of the lower court is inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment minor offense procedural inadmissibility reiteration of arguments appellate reasoning Cassation procedure precedenti penali rilevanti misura disciplinare mancanze gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 131-bis cod. pen.
159 del 2011 alla pena di mesi quattro di arresto;Premesso che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011 alla pena di mesi quattro di arresto;Premesso che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 55108 dell'8/11/2018, Milone
Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
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Testo completo

la Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Minella Marku avverso la sentenzacon cui in data 18.6.2025 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenzadel Tribunale di Bari in data 28.6.2024 di condanna per il reato di cui all’art. 76d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di mesi quattro di arresto;Premesso che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al diniego dell’applicazione della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che la Corte d’appello ha disatteso la richiesta di riconoscere laparticolare tenuità del fatto, facendo riferimento alla non trascurabile entità dellavicenda, ove valutata con riguardo alla allarmante personalità dell’imputato e allaintensità del dolo, nonché alla non occasionalità della condotta quale desumibiledai precedenti di Marku, tra cui anche una precedente condanna per violazionedella sorveglianza speciale;Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato conriferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107dell’8/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01;

Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022,Deplano, Rv. 283044 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quantosi limita a riproporre genericamente le censure già dedotte come motivi diappello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali talimotivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv.276062 – 01);Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI