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Ordinanza — n. 23630/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation court order due to lack of new facts and procedural merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23630/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the petition was merely a re-evaluation of facts already thoroughly addressed by the lower tribunal's reasoned decision. Consequently, the court rejected arguments regarding the appellant's negative situation, including prior revocation of community service and unaddressed substance abuse issues.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: An appeal against a probation court order is inadmissible if it constitutes a mere re-evaluation of facts already sufficiently motivated and established by the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation appeal inadmissible petition re-evaluation of facts substance abuse community service revocation Corte di Cassazione procedural merit nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 52 D.Lgs. 196/03
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Testo completo

nsore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza con cui in data 28.10.2025 il Tribunale di sorveglianza diTorino ha rigettato un’istanza di ammissione alle misure alternative delladetenzione domiciliare o dell’affidamento in prova al servizio sociale;Ritenuto che il ricorso sia meramente rivalutativo, fondandosi su alcuni elementiasseritamente favorevoli appropriatamente superati da una motivazione dirigetto del tutto adeguata, che evidenzia, invece, plurimi elementi negativiravvisabili nella situazione del condannato, quali una revoca della penasostitutiva dei lavori di pubblici utilità nel 2024 per mancata frequentazione delSer.d., numerose denunce successive, una grave alcol dipendenza non ancoraprecisamente diagnosticata perché il ricorrente si è sottratto agli esamiematochimici, la non ancora avvenuta presa in carico da parte del Ser.d.;Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.