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Ordinanza — n. 23623/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal as inadmissible for reiterative and non-specific grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were merely reiterative and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued the appellate court erred in assessing subjective intent for a probation violation, but the court found these arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains grounds that are merely reiterative, non-specific, or fail to provide a specific argumentative critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds lack of specific criticism probation violation sentencing subjective intent assessment Code of Criminal Procedure court costs award restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino
Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv.
Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
(ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
2, n.38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
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Testo completo

te d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Massimo Martino, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe dep. il 20/2/2026 con cui la Corte d’appello diMessina in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Barcellona P.G. in data11/3/2025, appellata dall’imputato, ha rideterminato la pena finale applicatagli nella misura dianni uno di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Che il ricorso - col quale si deduce, con motivo unico, asserita mancanza,contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilitàpenale e, in particolare, all’elemento soggettivo del reato (per avere la Corte ha ritenuto chenon assumono rilievo la durata, la distanza dello spostamento e i motivi) - è stato propostoper motivinon consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immunidai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 sent. imp., in part.

§ 1 e §2), al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato;Che, altresì, le censure sono manifestamente infondate per essersi la Corte rettamenteconformata all’indirizzo di questa Corte circa la sufficienza del dolo generico per configurareil reato in contestazione (cfr. Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010-01:ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianzaspeciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dologenerico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto dellacondizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, nonr i l e v a n d o l e f i n a l i t à c h e a b b i a n o d e t e r m i n a t o l a c o n d o t t a ;conf.Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01);Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto disponel’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n.38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI