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Ordinanza — n. 23619/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to prove criminal intent unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23619/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Belkessir Seiffedine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly rejected the request for criminal continuity under Article 81 of the Penal Code, finding the offenses were heterogeneous without a unified criminal plan. The Supreme Court upheld this decision, ruling the appeal relied on generic arguments and attempted an impermissible re-evaluation of the factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it relies on generic grounds lacking specific legal or factual support, and the Court cannot re-evaluate the facts or adopt new parameters to justify a different outcome.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissible appeal generic grounds factual re-evaluation unified criminal plan procedural costs Article 81 Penal Code concorso ideale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
1155/2025 con cui la Corte d’appello diRoma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv.
Art. 616 c.p.p.
43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 671 cod. proc. pen
1155/2025 con cui la Corte d’appello diRoma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022
Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016
Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020
Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010
Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025
Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012
Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
270074-01); Che le doglianze sono in ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo piùtese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017
Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025
§ 1; Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass.; Sez.
Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025
40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025
29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez.
Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019
29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe BELKESSIR Seiffedine ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe n. 1155/2025 con cui la Corte d’appello diRoma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze meglio indicatenell’ordinanza medesima;Che a base del rigetto il Giudice dell’esecuzione – con argomentazioni giuridicamentecorrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabiliin questa sede – ha rilevato che le condotte di cui alle sentenze in questione integranoipotesi eterogenee di reato e, al di là della prossimità temporale di alcuni degli episodi, non viè alcun elemento, neppure illustrato dall’istante, dal quale inferire che ogni singolo reato siastato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, o in occasione o in vistadella commissione degli altri reati;Che il ricorso è stato propostoper motivi aspecifici perché prospetta deduzioni del tuttogeneriche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;Che il ricorso è stato altresì proposto per motivi manifestamente infondati perchéinerenti attinenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazionenon emergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, sia pure con motivazione succinta, ha ritenutoinsussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effettidell’art. 81 cpv. cod. pen. (pag. seconda ord. imp.), dovendosi a tal fine ribadire che,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01;

Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr.

Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.;

Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Che le doglianze sono in ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo piùtese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata,nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione deifatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovveroanche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U,n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI