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Ordinanza — n. 23588/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning required for medium or low sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23588/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court imposed a sentence within the medium-to-low range, exempting it from detailed justification requirements. The appellant argued the penalty was excessive and suspended sentence was denied, but the court found no legal ground for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Appeals regarding sentences within the medium or low range are inadmissible if the first-instance judgment provides no specific reasoning, as the discretion to impose such penalties is reserved to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal medium sentence suspended sentence penal discretion lack of reasoning Cassation review Art. 133 cod. pen. sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 settembre 2024 con cui Sette Livio era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine a due ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 2in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 2in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

o a ROMA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 settembre 2024 con cui Sette Livio era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine a due ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva entità della pena inflittagli, nonché con riguardo alla mancata concessione in suo favore della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. 2.1. Deve essere osservato, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. Manifestamente infondata, poi, è anche la doglianza relativa all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresento e giustificato (cfr. p.

2) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 2in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.M