Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vasapolli Diego Daniel inadmissible without formalities. The defendant argued that the lower court failed to apply statutory sentencing reductions and minimum penalties for drug and weapons offenses. The court rejected this because the cited grievances did not fall within the specific list of admissible grounds for cassation under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be limited to specific grounds such as errors in the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, or incorrect legal qualification; appeals citing general errors in sentencing or omitted statutory reductions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: VASAPOLLI DIEGO DANIEL nato a CALTANISSETTA il 29/01/2002 avverso la sentenza del 17/12/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 dicembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a Vasapolli Diego Daniel, sull'accordo delle parti, la pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti e di armi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione prevista dall'art. 62-bis cod. pen. e del minimo della pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara i P.Q.M11 F nziai ; GiudIAM Satitit