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Ordinanza — n. 23585/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding exclusion of punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23585/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued for the exclusion of punishability based on the particular lightness of the offense, while the lower court correctly identified that both the lightness of the harm and the non-habitual nature of the conduct must be concurrently present. The court ruled that the lower court properly applied the statutory requirements, thereby rejecting the claim for exclusion of criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The exclusion of punishability for particular lightness of the offense requires the concurrent presence of the lightness of the harm and the non-habitual nature of the conduct, which must be evaluated together as cumulative indices.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular lightness of offense non-habitual conduct cumulative indices inadmissible appeal criminal liability statutory requirements guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, first paragraph, cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ATORE nato a TERMINI IMERESE il 18/12/1995 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 14 dicembre 2023 con cui Napolitano Salvatore era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 3 e SS.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pres e tqAlessandro D'Andrea Donateli Frranti DIPOSITATA IN CP¦NC LERA4k 3