Ordinanza — n. 23583/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a Ndiayie Mamadou, sull'accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata derubricazione della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23583/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a Ndiayie Mamadou, sull'accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata derubricazione della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato il 09/10/1995 avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a Ndiayie Mamadou, sull'accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata derubricazione della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiar P.Q.M