Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically analyze second-instance court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically engage with the appellate court's reasoning regarding mitigating circumstances and alternative sentencing. The appellant merely reiterated arguments rejected at the second instance without addressing the specific legal grounds used by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 53 l. 24 nov. 1981 n. 689: A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats arguments rejected in the second instance without providing a specific, critical legal analysis of the reasoning employed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O nato a BOLLATE il 19/01/1992 avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 ottobre 2024, ha rideterminato la pena inflitta a Del Gaudio Mario nella misura di mesi tre e giorni quindici di arresto in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.
5) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.2. Del pari inammissibile è la successiva censura, atteso che essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di assenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dalla I. n. 689 del 1981 (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, 2cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pr d nteAlessandro D'Andrea Donate rranti OCPOSITATA r IN CAN 1L' fr 2 2026 o Giuchziaho De Sartri6