Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a qualified lawyer. The material facts show the defendant was convicted of drug offenses and filed the appeal himself, violating the requirement for professional representation. The court ruled that personal signing renders the petition void under the Criminal Procedure Code, leading to a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal must be signed by a qualified lawyer, and personal signing by the defendant renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: TERSIGNI LUCIANO nato a SORA il 19/08/1994 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Roma del 7 marzo 2022 con cui Tersigni Luciano - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato condannato alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricors P.Q.MIl Consigliere estensore Il P sideqteAlessandro D'Andrea Donat erranti F