Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23571/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze second-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23571/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Parisi Angelo and Vaccarella Paolo inadmissible. The applicants argued for missing motivation and erroneous application of law regarding sentencing and mitigating circumstances, but merely reiterated arguments from their prior appeal without engaging with the appellate court's reasoning. The court ruled that such generic complaints, lacking a specific critical comparison with the contested decision's arguments, fail the fundamental requirement of a reasoned critique under criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The cassation appeal must present a specific, reasoned critique of the lower court's decision by contrasting it with the specific legal and factual grounds of the contested judgment; appeals that merely repeat previously rejected arguments without engaging with the second-instance reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reasoned critique requirement reiteration of prior arguments criminal procedure law failure to engage reasoning dipendenza da sostanze stupefacenti revisione della sentenza penale commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: PARISI ANGELO nato a AVOLA il 13/09/1996 VACCARELLA PAOLO nato a SIRACUSA il 24/04/1980 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa del 7 giugno 2023 con cui Parisi Angelo e Vaccarella Paolo erano stati rispettivamente condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.400,00 di multa e di mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo: motivazione mancante e contraddittoria in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Parisi Angelo); inosservanza ed erronea applicazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; inosservanza ed erronea applicazione di legge per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (Vaccarella Paolo).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alle censure introduttive dedotte da parte di entrambi gli imputati, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica alle analoghe doglianze dedotte con i rispettivi atti di appello (cfr. pp. 4 e ss. della sentenza impugnata), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò 2solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. In ordine, poi, alla seconda doglianza eccepita da parte di Vaccarella Paolo, deve essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

8) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. D P.Q.M