Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded recidivism argument regarding social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Silvio Macchia's cassation appeal inadmissible due to a manifestly unfounded ground. The appellate court confirmed the first-instance conviction for theft and fraud, explicitly evaluating the new offense as symptomatic of Macchia's heightened social danger based on his prior criminal record. The court rejected the appeal because the appellate judgment's reasoning on recidivism aligned with established Supreme Court precedents regarding the mandatory argumentation of social peril.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on recidivism and social danger assessment is consistent with binding precedent and not manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a CASCINA il 18/04/1976 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Macchia Silvio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine alla recidiva, ha reso una motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai suoi precedenti penali (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M