Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The appellant's first complaint was rejected for merely reiterating grievances already addressed in the appealed judgment, while the second complaint was deemed impermissible as it sought a new evaluation of sentencing discretion. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires only a congruent reference to relevant facts, which was adequately provided in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: A cassation appeal challenging the sentencing is inadmissible if it lacks specificity or attempts a new evaluation of the judge's discretionary power, provided the lower court's reasoning is congruent and not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AYARI MOHAMED KARIM nato il 17/10/1973 avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Ayari Mohamed Karim era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); - che il ricorrente, con il secondo motivo, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiar P.Q.M