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Ordinanza — n. 23558/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23558/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23558/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/06/1967 PARISI DOMENICO nato a SALERNO il 11/06/1962 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Passaro Catello e Parisi Domenico erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 48-480 e 640 cod. pen. nonché il solo Parisi pure per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen; Ordinanza — n. 23558/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 48-480 e 640 cod. pen. nonché il solo Parisi pure per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione risarcimento per atto illecito sanzioni pecuniarie accuse di truffa ricorso per risarcimento danni ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
nonché il solo Parisi pure per il reato di cui all'art. 314 cod.
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Testo completo

nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/06/1967 PARISI DOMENICO nato a SALERNO il 11/06/1962 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Passaro Catello e Parisi Domenico erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 48-480 e 640 cod. pen. nonché il solo Parisi pure per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.M