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Ordinanza — n. 23556/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Monno Sergio, challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 624, 707 of the Penal Code, and Article 4 of Law No. 110/1975. The court rejected the appeal because the sole ground raised was intrinsically generic, failing to specify the legal reasons or reference the relevant parts of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the appealed act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural costs cassation procedure reati seriali furto aggravato reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 707 cod. pen.
Art. 4 legge n. 110 del 1975
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: MONNO SERGIO nato a BARI il 13/04/1982 avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Monno Sergio era stato condannato per i reati di cui agli artt. 624 e 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte di appello, in ordine all'art. 131-bis cod. pen., ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.M