Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23554/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23554/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23554/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: RUSSI MAURIZIO nato a SAN SEVERO il 25/11/1968 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Russi Maurizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che i motivi, peraltro, si risolvono in generiche asserzioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23554/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che i motivi, peraltro, si risolvono in generiche asserzioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Parole chiave

Generato dall'IA
esame di cassazione revisione della sentenza penale furto di lieve entità impugnabilità della decisione di rinvio violazione di domicilio calcolo del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Russi Maurizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: RUSSI MAURIZIO nato a SAN SEVERO il 25/11/1968 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Russi Maurizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che i motivi, peraltro, si risolvono in generiche asserzioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M