Ordinanza — n. 23554/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: RUSSI MAURIZIO nato a SAN SEVERO il 25/11/1968 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Russi Maurizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che i motivi, peraltro, si risolvono in generiche asserzioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23554/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che i motivi, peraltro, si risolvono in generiche asserzioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RUSSI MAURIZIO nato a SAN SEVERO il 25/11/1968 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Russi Maurizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); che i motivi, peraltro, si risolvono in generiche asserzioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M