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Ordinanza — n. 23550/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism and sentencing, upholding conviction under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23550/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime defined in Article 497-bis of the Penal Code. The appellant argued that repeated recidivism violated the principle of ne bis in idem and challenged the sentencing discretion, but the court rejected these claims. The decision relied on established jurisprudence stating that recidivism affects prescription terms without violating fundamental rights and that sentencing falls within the trial judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis cod. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The repeated recidivism circumstance does not violate the principle of ne bis in idem when it influences prescription calculations, and sentencing remains within the trial judge's discretionary authority provided it is reasoned and not arbitrary.

Parole chiave

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recidivism ne bis in idem prescription terms sentencing discretion Cassazione appeal Penal Code inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Esposito Paolo era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
Art. 157, comma secondo, cod. pen.
Art. 161, comma secondo, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 497-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Esposito Paolo era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Zolotoukhine c. Russia
Bisiccè, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023
Scaragli, Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017
Ferrario, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Cilia, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Marigliano, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Pettinelli, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Marcianò, Sez. Unite, n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

posto da: ESPOSITO PAOLO nato a VILLARICCA il 10/09/1995 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Esposito Paolo era stato condannato per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015); - che il ricorrente, con il secondo motivo, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza impugnata); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine alla recidiva, ha reso una motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai suoi precedenti penali (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MPierangelor Ci lo Fran t riCananzi ipr 25 12026 Il ' o Giudiziario hionioi Santis