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Ordinanza — n. 23549/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and lack of jurisdiction over prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23549/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for documentary bankruptcy. The appellant argued for retrial and prescription defense, but the court ruled these grounds were procedurally barred. Since the appeal was rejected on admissibility grounds, the court lacked jurisdiction to examine the substantive issue of whether the statute of limitations had expired after the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An inadmissible cassation appeal precludes the formation of a valid procedural phase, thereby barring the appellate court from examining substantive non-punishability grounds like prescription that would have arisen post-judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations procedural defect judicial preclusion bankruptcy conviction inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
258236); che il motivo si presenta inammissibile, anche sotto il profilo della presunta mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 495, comma 2 c.p.p.
pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv.
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci
213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv.
Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, Sacchettino
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Testo completo

da: MANNINO DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 20/11/1969 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Mannino Demetrio era stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale, in relazione alla società "Mannino s.r.l.", fallita il 28 maggio 2018; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è inammissibile, in quanto la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); che il motivo si presenta inammissibile, anche sotto il profilo della presunta mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722); che, in ogni caso, la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e logica, i motivi per cui non riteneva di dover accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (cfr. pagine 4 e 5 della motivazione della sentenza); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che lo stesso ricorrente afferma che il termine di prescrizione risulta decorso solo dopo la sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, atteso che essa non ha offerto alcun particolare contributo, essendosi, sostanzialmente, limitata a chiedere la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese (Sez.

U. n. 877 del 14 luglio 2022, Sacchettino). P.Q.M