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Ordinanza — n. 23545/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to raising non-allowed generic mitigation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23545/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a conviction for theft by questioning the court's assessment of generic mitigating circumstances. The court ruled that such factual evaluations are non-reviewable in cassation unless the reasoning is contradictory or fails to account for relevant elements.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of merit's assessment of generic mitigating circumstances is non-reviewable unless the reasoning is contradictory or fails to account for relevant elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation admissibility non-reviewable factual assessment theft conviction appeal contradictory reasoning motivi di cassazione appropriazione indebita di trattenute salariali licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Caponetto Alessandro era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

posto da: CAPONETTO ALESSANDRO nato a CATANIA il 10/04/1998 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Caponetto Alessandro era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M• • • DePOSITATA r IN CANCELLERIAk) 2,54 1112026 Giudiziario De Santis