Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and infounded recidivism argument in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime specified in Articles 624-625 of the Penal Code. The appellant's first three grounds were rejected as merely repetitive of previous grievances without new confrontation, while the fourth ground regarding recidivism was found manifestly unfounded due to adequate reasoning on social danger. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating grievances already addressed, or if the argument regarding recidivism is manifestly unfounded given the lower court's reasoned assessment of social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: TODARO MELENDEZ CRISTIAN CAMILO nato il 13/11/1985 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Todaro Melendez Cristian Camilo era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che i primi tre motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3, 4, 5 e 6della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine alla recidiva, ha reso una motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai suoi precedenti penali; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M