Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper sentencing review and generic substitution penalty complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for simple documentary bankruptcy, arguing against the sentence length and lack of alternative penalties. The court rejected these grounds as impermissible in cassation, noting that sentencing discretion belongs to the trial judge and the penalty complaint was too vague to warrant review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence or the application of alternative penalties when the lower court's decision is based on reasoned discretion rather than arbitrary reasoning or illogical argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: D'AMBRA CARMELO ANTONINO nato a CATANIA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale D'Ambra Carmelo Antonino era stato condannato per il reato di bancarotta documentale semplice; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive risulta del tutto generica; che, in ogni caso, la Corte di appello, in ordine a quest'ultimo punto, ha reso una congrua motivazione (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M