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Ordinanza — n. 23526/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as groundless because the police officer knew English, negating the language barrier claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23526/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a second-instance conviction for Mazari Karim. The sole ground of appeal alleged a language barrier, but the court found the police officer received the complaint in English, proving knowledge of the language. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the alleged ground of language barrier is proven false by the facts, as the investigating officer's knowledge of the foreign language renders the complaint valid.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility language barrier ground police officer language knowledge manifestly unfounded appeal criminal procedure language rights difficoltà linguistiche furto aggravato tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 42792 del 28/11/2001, Policastro
Sez. U., n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

to il 02/10/1976 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Mazari Karim era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come risulta dagli atti (che possono essere consultati, essendo stata posta questione di carattere processuale; cfr. Sez. U., n. 42792 del 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092), l'agente di polizia giudiziaria che ha ricevuto la querela della persona offesa conosceva la lingua inglese; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirij Frances ananzi r DePOSITATA IN CANCELLERIA 25 • 2026 W4. I Giudiziario De Sarrat 2