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Ordinanza — n. 23495/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing request dismissed for inadmissibility due to improper grounds of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23495/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing request inadmissible because it raised grounds not permitted under the Criminal Procedure Code. The appellant complained about a lack of reasoning regarding the refusal to acquit, which falls outside the limited categories of reviewable errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are limited to specific grounds such as the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding complaints about the lack of reasoning for non-acquittal.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible cassation improper grounds complaint lack of reasoning Criminal Procedure Code

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
posto da: DAKIRI MOHAMED (CUI 04WZC6S) nato il 08/04/1997 avverso la sentenza del 10/10/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Dakiri Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
pen., con la quale il Tribunale ha applicato la pena per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina.
art. 129 cod.proc.pen
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: DAKIRI MOHAMED (CUI 04WZC6S) nato il 08/04/1997 avverso la sentenza del 10/10/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Dakiri Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale ha applicato la pena per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M