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Ordinanza — n. 23494/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of manifest error in drug trafficking charge qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of manifest error in the lower court's qualification of the drug trafficking offense. The appellant argued that the specific charge under Article 73 of the Drug Trafficking Decree was incorrectly applied, but the court found the conviction consistent with the indictment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals for cassation alleging erroneous legal qualification are limited to cases of manifest error, which requires the conviction to be immediately and indisputably eccentric to the indictment.

Parole chiave

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manifest error standard drug trafficking offense legal qualification appeal inadmissible cassation Article 448 c.p.p.

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
posto da: BRANCATO PATRIZIO (CUI 01EHF1P) nato a ROMA il 09/10/1970 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Brancato Patrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1 D.P.R. 309/90
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n. 13749 del 23/03/2022 Rv. 283023
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: BRANCATO PATRIZIO (CUI 01EHF1P) nato a ROMA il 09/10/1970 avverso la sentenza del 12/11/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Brancato Patrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del reato ai sensi del quinto comma dello stesso articolo.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez.4, n. 13749 del 23/03/2022 Rv. 283023).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M