Cassation appeal dismissed as inadmissible due to binding nature of plea agreement on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction for drug trafficking, ruling the request inadmissible. The appellant argued for equal treatment regarding the sentence, but the prosecution and defense had previously agreed on the final penalty. The court held that such agreements bind the parties, preventing any new claims on sentencing in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A plea agreement on the final sentence is binding in its entirety, precluding the introduction of new grievances regarding sentencing in the subsequent legittimità proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
da: RUGGIERO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/11/1983 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ruggiero Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato per il reato di cui all'art. 74 commi 1,2,3 e 4 D.P.R. 309/90, per aver commercializzato diverse sostanze stupefacenti. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla pena.
Si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196) Infatti, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Rv. 278114).
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente " IMPOSTATA IN CANCCIERVA k ) 25 2026 udi21@fl@