Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to restricted grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible, rejecting the claim of a violation of the law regarding grounds for acquittal. The appellant argued that the court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129, but the Court held that such violations are not deducible unless evident from the records. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay a fine for the procedural misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing are limited to specific grounds and cannot be used to deduce violations regarding the absence of acquittal causes unless clearly evident from the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: JAMAL EL IDRISSI M'HAMMED nato 1115/11/1992 avverso la sentenza del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Jamal El Idrissi M'Hammed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, 614 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La violazione 129 cod. proc. pen non è motivo deducibile salvo che emerga in modo evidente dagli atti, ma ciò non viene dedotto. Si è infatti affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020) Rv. 279761 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M