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Ordinanza — n. 23484/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23484/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23484/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: D'ANIELLO UMBERTO nato a ROMA il 11/08/1982 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;D'Aniello Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90 per la detenzione dell'hashish e 73, comma 5, D.P.R. 309/90 per la detenzione di cocaina. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'articolo 73 D.P.R. 309/90 anche relativamente alla detenzione di hashish.

Regesto Legislator

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articolo 73 D.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23484/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90 per la detenzione dell'hashish e 73, comma 5, D.P.R. 309/90 per la detenzione di cocaina. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'articolo 73 D.P.R. 309/90 anche relativamente alla detenzione di hashish.

Parole chiave

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articolo 73 D.P.R. 309/90 art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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articolo 73 D.P.R. 309/90
Con il primo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'articolo 73 D.P.R. 309/90 anche relativamente alla detenzione di hashish.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

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Testo completo

posto da: D'ANIELLO UMBERTO nato a ROMA il 11/08/1982 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;D'Aniello Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90 per la detenzione dell'hashish e 73, comma 5, D.P.R. 309/90 per la detenzione di cocaina. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell'articolo 73 D.P.R. 309/90 anche relativamente alla detenzione di hashish.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. Con il terzo motivo di ricorso si duole in ordine al quantum di aumento di pena applicato per la continuazione. In ordine al primo motivo, il giudice a quo ha escluso che la detenzione di sostanza stupefacente, anche per quanto concerne l'hashish, possa essere qualificata di lieve entità, non solo alla luce del dato ponderale, certamente eclatante, ma non irrisorio pari a grammi 11,43 tale da fornire 28 dosi singole medie, ma anche in ragione della non occasionalità della condotta, come risulta dalle stesse dichiarazioni ammissive dell'imputato, nonché dalla disponibilità di diversi tipi di sostanza stupefacente del tipo, cocaina, hashish, marijuana, elemento significativo di un'apprezzabile potenzialità diffusiva delle droghe e di un variegato target di clientela.

Il giudice a quo ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente disponeva di materiali per la pesatura e il confezionamento delle dosi e che aveva installato uno spioncino elettronico digitale per la sorveglianza da remoto del pianerottolo antistante l'abitazione, elemento assai distonico rispetto agli standard costruttivi dell'edilizia residenziale del quartiere ove egli viveva. In ordine al secondo motivo il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal primo giudice in ordine alla sussistenza di precedenti penali e alla propensione del ricorrente a procacciarsi utilità economiche mediante lo svolgimento di attività criminosa; elementi che comprovano, una maggiore pericolosità.

In ordine al terzo motivo si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Ad ogni modo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice a quo, con motivazione logica e non censurabile in questa sede, ha richiamato il profilo personologico dell'imputato e il versante oggettivo della condotta, ritenendo congrua e proporzionata la pena applicata dal primo giudice, il quale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale serbato dall'imputato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 1consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M