Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23483/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for cocaine possession in residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23483/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed John Donatus's appeal against his conviction for transporting and holding cocaine for trafficking purposes. The appellant argued for leniency based on the quantity of drugs and requested generic mitigating circumstances, but the lower court correctly identified the significant weight of 340 grams and the lack of positive elements for mitigation due to non-cooperative behavior. The court upheld the conviction as legally sound and procedurally correct, rejecting both grounds for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 DPR 309/1990; Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court of appeal's assessment of drug quantity and the absence of positive mitigating factors following legislative reform justify the denial of leniency, rendering the conviction legally sound and the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction cocaine quantity assessment generic mitigating circumstances non-cooperative behavior cassation appeal dismissal DPR 309/1990 provisions procedural inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 DPR 309/1990
Con il primo lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990.
Art. 62-bis c.p.
Quanto al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to il 18/09/1984 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;John Donatus ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale ogic_ .G p la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'ar ,commi 1 e 6, D.P.R. 309/90,per aver trasportato e detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina paria circa 1075 dosi medie singole. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/1990.

Con il secondo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di 340 grammi circa di cocaina, pari a circa 1.075 dosi medie singole, contenuta in ovuli detenuti da ciascun imputato in quantità diverse, che veniva detenuta all'interno della propria abitazione. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Quanto al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che non si sono ravvisati elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze, tenendo conto anche del comportamento non collaborativo dell'imputato nei confronti degli operanti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M