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Ordinanza — n. 23479/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing request dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding sentencing severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing severity rather than permissible grounds. The appellant, convicted of hashish possession for trafficking, argued the sentence lacked proper motivation, but the law restricts appeals against sentencing requests to specific issues like legal qualification or penalty illegality. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing requests are limited to specific grounds such as the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty illegality; challenges to sentencing severity are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible grounds hashish trafficking procedural costs Cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod.proc.pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

H nato il 21/02/1979 avverso la sentenza del 21/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ichaqdi Abdellah ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., con la quale il Tribunale lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M