Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23478/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23478/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posti da: EL OMARI MOURAD nato il 28/10/2001 BOUAZZAOUI ABDERRAZZAK nato il 29/02/1996 avverso la sentenza del 23/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;El Omari Mourad e Bouazzaoui Abderrazzak ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23478/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 art. 129 cod.proc.pen art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90
pen., con la quale il Tribunale li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina.
art. 129 cod.proc.pen
Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: EL OMARI MOURAD nato il 28/10/2001 BOUAZZAOUI ABDERRAZZAK nato il 29/02/1996 avverso la sentenza del 23/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;El Omari Mourad e Bouazzaoui Abderrazzak ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Si osserva che la violazione 129 cod. proc. pen., non è motivo deducibile salvo che emerge dagli atti, ma ciò non viene dedotto ( Sez. F , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01, secondo cui, iIn tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate).

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M