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Ordinanza — n. 23473/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; custodial sentence upheld as legally motivated and within statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23473/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction for drug trafficking, upholding the custodial sentence imposed by the Court of Appeal. The appellant argued the penalty exceeded the statutory minimum, but the court found the lower court's reasoning adequate, noting the defendant was subject to a residence ban at the time of the alleged offenses. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible when the judgment is supported by sound legal reasoning, and the appellant must bear the costs of the inadmissible proceeding.

Parole chiave

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drug trafficking conviction statutory minimum penalty custodial sentence appeal inadmissible appeal procedural costs

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
iere MARIA BEATRICE MAGRO;Ben Elfassi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto diversi quantitativi di diverse sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e III.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
iere MARIA BEATRICE MAGRO;Ben Elfassi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto diversi quantitativi di diverse sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e III.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

iere MARIA BEATRICE MAGRO;Ben Elfassi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto diversi quantitativi di diverse sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e III. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato in misura superiore al minimo edittale. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto congrua la pena base determinata dal primo giudice in misura lievemente superiore al minimo edittale, in quanto all'epoca dei fatti in contestazione l'imputato era sottoposto a una misura cautelare del divieto di dimora, a seguito di arresto per rapina. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M