Cassation dismissed appeal against conviction for tax evasion exceeding criminal threshold due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Abdelsamie Ashoir Saad Abdelghani against his conviction for tax evasion. The lower court found that the unpaid VAT amount of €336,988.00 clearly exceeded the criminal threshold and that the defendant acted with generic intent. The court rejected the appeal because it raised issues regarding evidence evaluation and fact-finding, which are reserved for the trial judge and fall outside the scope of admissible cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 ter d.lvo 74/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual assessment of tax evasion thresholds or the existence of subjective intent are inadmissible in cassation as they concern the evaluation of evidence and fact-finding reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: ABDELSAMIE ASHOIR SAAD ABDELGHANI nato il 09/11/1973 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Abdelsamie Ashoir Saad Abdelghani ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 10 ter d.lvo. 74/2000, per non aver, in qualità di amministratore della società, versato VIVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2018.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che non è stata superata la soglia di punibilità di cui alla fattispecie contestata dall'articolo 10 ter d.lvo 74/2000. Inoltre, l'accertamento effettuato dalla Agenzia delle Entrate non è corretto e difetta l'elemento soggettivo del reato. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che l'imputato, quale legale rappresentante della società All Transport, aveva omesso il versamento dell'IVA per importi superiori alla soglia di punibilità, essendo l'ammontare del debito per l'anno di imposta 2018, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, pari a euro 336.988,00, come da originaria segnalazione. A fronte di tale dato, il ricorrente si limita a rappresentare l'apparente aporia emergente dalla segnalazione della notizia di reato del 14/04/2022 che sembrerebbe -secondo il ricorrente - un debito tributario prossimo alla soglia senza addurre elementi di alcun tipo che smentiscano la precisazione postuma, quanto al conteggio dell'Iva non versata, effettuata dall'ufficio finanziario, che è intervenuto proprio su richiesta specifica del pubblico ministero.
Il giudice territoriale ha osservato, inoltre, che il minor importo indicato dal ricorrente compare esclusivamente in un prospetto riepilogativo allegato alla notizia di reato, facente parte dell'invito alla definizione bonaria trasmesso dall'Agenzia delle Entrate alla società, e non assume quindi alcuna rilevanza. Quanto all'elemento soggettivo del reato, il giudice a quo ha affermato la sussistenza del dolo generico, in quanto il ricorrente era a conoscenza del superamento della soglia, avendo dichiarato l'importo di 356.988,00 euro, e avendo effettuato il pagamento dell'IVA per un importo di soli euro 20000.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Mdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente Maria Beatrice Magro t nel iffil OWCEILt9k 9111216, Gimber 1ie ug