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Ordinanza — n. 23467/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a drug trafficking conviction because the parties had previously reached a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a revision of the sentencing, but the court held that such agreements imply a waiver of all further grievances, including those reviewable ex officio, except for illegal sentencing. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement reached during the appellate stage regarding the merits implies a waiver of all further grievances in the subsequent cassation proceeding, with the sole exception of alleging an illegal imposition of punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement waiver of grievances cassation inadmissibility drug trafficking procedural costs

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
posto da: CAPOZZA NICOLA nato a TARANTO il 22/10/1981 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Capozza Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 599, comma 4 c.p.p.
posto da: CAPOZZA NICOLA nato a TARANTO il 22/10/1981 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Capozza Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
posto da: CAPOZZA NICOLA nato a TARANTO il 22/10/1981 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Capozza Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: CAPOZZA NICOLA nato a TARANTO il 22/10/1981 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Capozza Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo eroina. Il ricorrente deduce, in modo generico e assertivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Mr DePOSITATA IN CANCELLERIA 25 412026 jifl Mando Sottif