Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, repetitive, and non-argumentative grievances regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grievances were merely repetitive and lacked specific argumentation against the lower court's reasoning. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense, but the court noted this was already thoroughly examined and rejected based on the significant danger posed by the weapon near a train station. Consequently, the appeal failed to meet the requirement of a substantive critique of the judgment, leading to its dismissal and the appellant's liability for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only generic, repetitive, or merely negative grievances that do not provide a specific and argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Roberto Michele AMBROSINO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 3583 del 30/10/2025 della Corted’appello di Firenze che ha confermato la sentenza, appellata dall’imputato, del Tribunale di1.000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 4 commi 2 e 3 legge n. 110 del 1975;Che il ricorso - col quale si deducono:
1) asserita violazione di legge per mancataapplicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.;
2) asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine aldisposto disconoscimento della particolare tenuità del fatto – è stato proposto per motivinonconsentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e financorivalutative (laddove assume l’assenza di un’effettiva e concreta situazione di pericolo aidiritti patrimoniali di soggetti terzi: pagg. 2-3 ricorso) e comunque reiterativo e riproduttivo diprofili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioniimmuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito (a fronte di identico motivo diimpugnazione: v. pag. 2 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata e, al contempo,per motivi manifestamente infondati, perchéinerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo delprovvedimento impugnato;Che le censure sono del tutto generiche, reiterative ed aspecifiche perché non siconfrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianzededotte con l’atto di appello (cfr. pagg. 2, 3 sent. imp.), ha posto a sostegno in punto diresponsabilità dell’imputato e di negata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.,tenuto conto della “significativa capacità lesiva dell’arma, trattandosi di manganello […] dellalunghezza di cm. 44 e con un diametro di cm. 7, quindi con idoneità all’offesa tutt’altro chemodesta” (pag. 3), donde la ritenuta rivalutatività e fuorvianza del corrispondente motivo diimpugnazione che sollecitava l’applicazione della causa di non punibilità, “poiché il tipo direperto rinvenuto esprime una certa pericolosità del proto dell’arma, peraltro nelle vicinanzedi una stazione ferroviaria, luogo frequentato da un numero imprecisato di persone”;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispongonol’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), e l’art. 606,comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI