Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23446/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a special detention regime decision based on facts and motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23446/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible against a special detention regime extension order. The appellant argued the lower court erred in assessing his criminal organization role and social danger based on specific facts and judicial records. The Court ruled that such appeals are limited to legal violations, not factual re-evaluation, and the lower tribunal's comprehensive review of the detainee's connections and risk profile was correct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.; The cassation appeal against special detention regime decisions is inadmissible if it challenges the factual assessment of the detainee's connections to organized crime and social danger, as the tribunal's review extends beyond mere legal violations to the motivation and factual basis of the order.

Parole chiave

Generato dall'IA
special detention regime organized crime connections cassation inadmissibility factual assessment review social danger evaluation spionaggio nel diritto penale minaccia contro le autorità azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.
IBUNALE di SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOche Salvatore SILVESTRI, detenuto in regime ex art. 41-bis ord.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 391-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez.
Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

IBUNALE di SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOche Salvatore SILVESTRI, detenuto in regime ex art. 41-bis ord. pen. pressola CC di L’Aquila, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 1080/2026 del Tribunale disorveglianza di Roma che ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso ildecreto di proroga del regime speciale;Che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale diSorveglianza in materia di regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.

è ammesso soloper violazione di legge (cfr. art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.);Che la motivazione del provvedimento impugnato – con gli specificiriferimenti: al ruolo rivestito dal ricorrente (figlio di Silvestri Domenico, storicoaffiliato dell’organizzazione camorristica “Nuova Famiglia”, ucciso in un agguatomafioso del 1989), quale dirigente e organizzatore dal 2000 del clan Lo Russo(ruolo consolidato dopo l’arresto di Salvatore Lo Russo), operativo nella zona diMilano ma con ramificazioni estese anche nel quartiere Sanità di Napoli; allenumerose pronunce giurisdizionali contenute nel D.M. di proroga che hannoaccertato il ruolo apicale dell’odierno ricorrente sia nell’ambito del traffico distupefacenti (sentenza GUP Napoli 26/10/2015) sia quale braccio armatodell’organizzazione essendo stato condannato per plurimi omicidi tentati econsumati in danno di appartenenti a gruppi criminali contrapposti a quello deiCapitoni; alle conversazioni tra il sottoposto e i familiari in cui questo ha ribaditola sua supremazia e la sua volontà, non appena possibile, di ribadire a tutti il suoruolo e riscuotere eventuali debiti, mostrando disprezzo per quanti hanno decisodi collaborare con la giustizia; al reiterato trattenimento di missive da parte delMagistrato di sorveglianza di L’Aquila in quanto contenenti una serie di messaggicriptici finalizzati a veicolare all’esterno informazioni pericolose per l’ordine e lasicurezza pubblica; al procedimento penale pendente per violazione dell’art. 391-bis cod. pen. in concorso commesso a L’Aquila il 29/3/2025; al parere negativodel Procura Nazionale Antimafia che ha depositato recentissime pronuncegiurisdizionali di condanna di vari esponenti e affiliati del gruppo Lo Russo perrimostrare l’incessante ed attuale operatività del clan, in grado finanche di farpervenire ad un affiliato detenuto un’arma recapitatagli in carcere con un drone;alla relazione di sintesi del carcere de L’Aquila del 29/1/2026, che riporta unasanzione disciplinare elevata al ricorrente il 10/4/2025 per aver violato il divietodi comunicazione con altro detenuto – risulta esaustiva e del tutto coerentequanto alla ravvisata sussistenza in concreto di collegamenti con l’associazione diappartenenza e alla ravvisata sussistenza e attualità del pericolo per l’ordine e lasicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che ilgiudizio del Tribunale deve essere espresso in termini di adeguata valutazionedella probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime didetenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere icontatti con l'esterno (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra,Rv. 274912-01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01);Che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimitàperché denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione dilegge e, al contempo, perché costituito da mere doglianze declinate in fattononché volte a prefigurare una diversa e alternativa lettura, estranea alsindacato di legittimità;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censureproposte, tese a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti (nellaspecie l’avvenuta disgregazione dell’organizzazione criminale alla quale ilricorrente aveva aderito sin da giovanissimo) ovvero una diversa valutazionedella pericolosità del detenuto – non è consentita in questa sede, dovendosiribadire che il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di prorogadel regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibilenel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma siestende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fattoindicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenerecollegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e delcollegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze diordine e di sicurezza (cfr.

Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495-01);Che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso ein mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI