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Ordinanza — n. 23445/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-argumented factual grievances and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23445/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on mere factual complaints rather than specific legal arguments. The appellant argued that the lower court violated the principle of graduality and misapplied constitutional rights regarding probation, but these claims were deemed generic and repetitive. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 47 ord. pen.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific legal arguments and factual criticism; mere expressions of dissatisfaction or repetitive grievances without concrete legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility principle of graduality probation denial factual grievances Code of Criminal Procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
261551-01), giacché l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, nonprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod.
Art. 47 ord. pen.
violazione di legge in relazione all’art. 47 ord.pen.
Art. 47-ter ord. pen.
violazione di legge in relazione all’art. 47 ord.pen.
Art. 27 Cost.
Art. 572 cod. pen.
5245/2025 SIUS) che ha rigettato le domande di affidamento in prova alservizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, in espiazione pena inordine al delitto di cui all’art. 572, comma secondo, cod.
art. 572 cod. pen
5245/2025 SIUS) che ha rigettato le domande di affidamento in prova alservizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, in espiazione pena inordine al delitto di cui all’art. 572, comma secondo, cod.
art. 27 Cost
art. 606 cod. proc. pen
261551-01), giacché l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, nonprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo
Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, Leone
Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, DiVincenzo
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

XXXXXXXX, tramite difensore di fiducia abilitato, haproposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe del Tribunale di sorveglianzadi Palermo (n. 5245/2025 SIUS) che ha rigettato le domande di affidamento in prova alservizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, in espiazione pena inordine al delitto di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen.Che a base del rigetto il Tribunale, dopo aver dato conto dell’osservazione psicologicadel 6/2/2026, pur dando atto del positivo andamento del percorso intramurario, ha motivatoin ordine alla gravità dei fatti e del carico pendente per analogo reato (art. 572 cod. pen.),con condanna, e alla ritenuta necessità di ulteriore approfondimento e consolidamento dellarevisione critica e delle criticità psico-relazionali (trattandosi di soggetto ritenuto, in sentenza,affetto da vizio parziale di mente e al contempo pericoloso in senso psichiatrico), di talché haescluso la sussistenza dei presupposti per formulare la doppia prognosi di cui all’art. 47 ord.pen. e della stessa detenzione domiciliare, tenuto conto che anche i genitori e i fratelliconviventi sono persone offese dal reato;Che il ricorso - col quale si deducono:

1) violazione di legge in relazione all’art. 47 ord.pen. e 678 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità e contradditorietà, per avere ilTribunale opposto un diniego su elementi generici e astratti;

2) violazione di legge inrelazione all’art. 47 e 47-ter ord. pen. e dell’art. 27 Cost. per erronea applicazione delprincipio di gradualità e travisamento della funzione rieducativa della pena - è stato propostoper motivinon consentiti in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto difatto (con riferimento ad entrambi i motivi) e riproduttivo e reiterativo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentativizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della ordinanza impugnata e, al contempo,per motivi manifestamenteinfondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità nonemergenti dal testo del provvedimento impugnato;che il Tribunale, ad onta dei rilievi difensivi, ha rettamente applicato il principio digradualità di fruizione dei benefici penitenziari;che con riguardo al secondo motivo di ricorso va altresì ribadito che non è consentito ilmotivo che deduca la violazione di norme della Costituzione (Sez.

U, n. 29541 del16/7/2020, Filardo, non mass. sul punto, in motiv. § 16.1.1.; conf. Sez. 2, n. 12623 del13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, DiVincenzo, Rv. 261551-01), giacché l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, nonprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento diquestione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure non consentite,reiterative e fattuali, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), con oscuramento dei dati delricorrente avuto riguardo al titolo di reato in espiazione, P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.