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Ordinanza — n. 23443/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, repetitive, and non-specific grounds against a conviction for public transport danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23443/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic, repetitive, and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged the conviction for public transport danger, arguing the risk did not involve public transport or a specific vehicle, but the court found these assertions insufficient for a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the requirement of specific criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 432 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be specific and argumentative; generic, repetitive, or non-specific grounds are inadmissible, and factual assessments of danger in public transport cases are immune from review if logically sound.

Parole chiave

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public transport danger inadmissible appeal generic grounds repetitive complaints legitimacy review specific criticism factual assessment sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 432 cod. pen.
23 del14/1/2025 che – per quel che qui rileva – ha tra l’altro dichiarato l’imputato colpevole delreato di cui all’art. 432 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 432 cod. pen
23 del14/1/2025 che – per quel che qui rileva – ha tra l’altro dichiarato l’imputato colpevole delreato di cui all’art. 432 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7203 del 28/06/2017, Stefani e altro
Sez. 1, n. 49 del 22/12/2009, Settepani
Sez. 1, n. 21833 del 03/05/2006, Halilovic
Sez. 1, n. 10023 del 07/06/2000, Usai
234701; Sez. 1, n. 10023 del 07/06/2000, Usai, Rv.
Sez. 1, n. 10560 del 02/05/1990, Zerbo
Sez. 1, n. 574 del 22/10/1984, Bosco
Sez. 1, ord. n. 2533 del 27/11/1967, Auriemma
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Testo completo

orte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Lucio Angelo VILLA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 1825 del 2/12/2025 dep. il 12/12/2025, con cuila Corte d’appello di l’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 23 del14/1/2025 che – per quel che qui rileva – ha tra l’altro dichiarato l’imputato colpevole delreato di cui all’art. 432 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche congiudizio di equivalenza sulla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di un anno direclusione;che a base del confermato giudizio di responsabilità, al cospetto di un motivo di appelloche adduceva una nozione di pubblico trasporto da riferirsi non alle modalità o ai luoghi ditransito ma alla fruizione del mezzo da parte di un numero indefinito di persone, la Corteterritoriale ha motivato sottolineando “lo sconsiderato comportamento di Villa” che,“abbandonando un camion in corsa lungo un’autostrada, un mezzo di rilevanti dimensioni enon governabile senza conducente, ha messo a repentaglio l’incolumità di un numeroindeterminato di automobilisti che avrebbe potuto trovarsi sulla scia dello stesso, oltre chedell’operatore lungo la corsia di emergenza” (pag. 5 sent. imp.);Che il ricorso, col quale si deduce – con unico motivo – asserita violazione di legge inrelazione all’art. 432 cod. pen. nonché correlato difetto di motivazione, deducendosi chel’asserito pericolo non ha riguardato un mezzo di trasporto pubblico né un veicolo isolato, inimpegnato in attività di manutenzione del verde lungo il tratto autostradale), è stato propostoper motivi aspecifici perché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni didiritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, al contempo, per motivi in punto difatto, come tali non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);

Che, inoltre, a fronte di “doppia conforme”, il ricorso è inammissibile perché in ognicaso reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati emotivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dalgiudice di merito (cfr. pag. 5 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamenteinfondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità nonemergenti dal testo del provvedimento impugnato;Che le censure sono del tutto generiche, reiterative ed aspecifiche perché non siconfrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianzededotte con l’atto di appello (cfr. pag. 5), ha posto a sostegno in punto di responsabilitàdell’imputato, laddove ha sottolineato la sequenza di gesti “di così eccezionaledissennatezza in modo perfino deliberato, allorchè si mise in condizione di alterazioneproprio al momento di recarsi sul luogo di lavoro e prelevare il camion”, e in ogni caso sonomanifestamente infondate, dovendosi ribadire che, secondo l'indirizzo di questa Corte, cui ilCollegio intende dare continuità:- la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 432 cod pen. ha natura di reato di pericolo chesi perfeziona nel momento in cui viene determinata dall'agente la situazione foriera delrischio per la sicurezza dei trasporti; esso è suscettibile di essere integrato da qualsiasicomportamento idoneo a determinare un evento di concreto pericolo, e nonnecessariamente un danno materiale, la cui valutazione deve essere riferita alle circostanzedel caso concreto e non effettuata in astratto in relazione a situazioni predeterminate e ilrelativo accertamento si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguatamotivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n.7203 del 28/06/2017, dep. 2018, Stefani e altro, in motiv.

§ 3.3.3; Sez. 1, n. 49 del22/12/2009, dep. 2010, Settepani, Rv. 245928-01; Sez. 1, n. 21833 del 03/05/2006,Halilovic, Rv. 234701; Sez. 1, n. 10023 del 07/06/2000, Usai, Rv. 217807-01; Sez. 1, n.10560 del 02/05/1990, Zerbo, Rv. 184980; nonché, Sez. 1, n. 574 del 22/10/1984, dep.1985, Bosco, Rv. 167448; Sez. 1, ord. n. 2533 del 27/11/1967, dep. 1968, Auriemma, Rv.106753-01);Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI