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Ordinanza — n. 23441/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual grievances and re-evaluation claims not permitted in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23441/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on factual grievances and re-evaluations of the lower court's findings. The appellant argued the weapon was hidden in a mobile home rather than brought outside, but the Court held such arguments are mere complaints about facts and value judgments. Consequently, the appeal was rejected as it violated the principle that cassation reviews only legal errors, not factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual grievances or re-evaluations of the merits, as these fall exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal factual grievances re-evaluation of merits inadmissibility Italian criminal procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche al ricorso per cassazione);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze rivalutative e fattuali, va dichiaratoinammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 4 legge n. 110/1975
1181/2024 del Tribunale di Novara che hadichiarato l’imputato responsabile in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e lo hacondannato alla pena pecuniaria di euro 1.200 di ammenda;che il ricorso – col quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 7, n. 21018 del 5/4/2023
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022
21018del 5/4/2023, Amato, non mass.; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.; Sez.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016

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Testo completo

litato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 1181/2024 del Tribunale di Novara che hadichiarato l’imputato responsabile in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 e lo hacondannato alla pena pecuniaria di euro 1.200 di ammenda;che il ricorso – col quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4legge n. 110/1975 e correlato vizio di motivazione – è stato proposto per motivi nonconsentiti in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze fattuali e, al contempo, dicontenuto rivalutativo, laddove si deduce la pretesa insussistenza delle circostanze di tempoe di luogo qualificanti l’arma in questione e che “l’utensile preteso offensivo, in realtà, sitrovava occultato all’interno del cd. domicilio mobil” del ricorrente “e non era stato affatto dalui portato fuori di esso” (pag. 2 ricorso), come tali non consentite in questa sede, perchévolte a prefigurare una diversa e alternativa lettura (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601-01) estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici dimerito;che laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo dellasentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motividiversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con lequali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scanditedalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata(sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis:

Sez. 7, n. 21018del 5/4/2023, Amato, non mass.; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motiv.; Sez. 6,n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base diprincipi rilevanti anche al ricorso per cassazione);che, pertanto, il ricorso, in quanto deduce doglianze rivalutative e fattuali, va dichiaratoinammissibile, in quanto non consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.