Cassation court dismisses appeal for non-specific grounds regarding therapeutic probation and gambling disorder ineligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal arguments and factual data supporting the claims. The lower court had rejected the request for therapeutic probation for a gambler, citing judicial guidance that such measures apply only to substance-dependent individuals, and denied social service probation due to the inmate's aggressive conduct and late start in earning early release credits. The appellant failed to address the specific legal reasoning of the lower court, offering only generic complaints and abstract references to case law without attacking the actual rationes decidendi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ord. pen.; Art. 94 d.P.R. n. 309/1990: Appeals to the Cassation Court must be specific; generic complaints lacking a direct correlation with the reasons for the lower court's decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
nsore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 416/2026 pronunciata dal Tribunale diSorveglianza di Messina, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza (subordinata)dell’affidamento in prova terapeutico formulata ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e harigettato quella (principale) volta alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi socialiex art. 47 ord. pen.;che a fondamento dell’inammissibilità il Tribunale ha rilevato l’inapplicabilità dell’istanzadi affidamento in prova ai soggetti, come il ricorrente, affetto da ludopatia, essendosirettamente conformato all’indirizzo di questa Corte – da ultimo ribadito a propositodell’istituto della continuazione («In tema di riconoscimento della continuazione in sedeesecutiva, la condizione di ludopatia non è assimilabile allo stato di tossicodipendenza aglieffetti della disciplina di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. che, pertanto, non èsuscettibile di applicazione analogica»:
Sez. 1, n. 14388 del 26/02/2026, Torre, non mass.) –secondo il quale l’affidamento in prova in casi particolari cd. terapeutico, di cui all’art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 si applica ai soli condannati affetti da tossicodipendenza ealcooldipendenza e, stante il suo carattere eccezionale, non è applicabile analogicamente aisoggetti affetti da ludopatia (cfr. Sez. 2, n. 18162 del 16/12/2015, dep. 2016, B., non mass.;Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022; Rv. 283779-01);che quanto all’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, il Collegio ha motivato ilrigetto – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e noncontraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – sulla base della rilevatagravità delle condotte in espiazione, ritenute indicative di un’indole aggressiva dell’istanteche, seppure abbia mostrato una condotta inframuraria corretta e adesiva alle attivitàtrattamentali, esige, secondo il Tribunale, un ulteriore periodo di osservazione per verificarela genuinità del percorso intrapreso da quest’ultimo, avendo oltretutto iniziato a fruire dipremessi-premio solo nel mese di agosto 2025;che il ricorso – che denuncia:
1) violazione delle norme di legge di cui all’art. 47 ord.pen. e 94 d.P.R. n. 309/1990 e 2) vizio di motivazione, anche sotto il profilo della 3) omessavalutazione del percorso rieducativo e 4) violazione dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 – è statoproposto per motivi non specifici perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragionidi diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste limitandosi ad una confutazione dellemotivazioni del Tribunale ed all’astratto richiamo di principi giurisprudenziali, senza“attaccare” le specifiche rationes decidendi (quanto alla declaratoria di inammissibilitàdell’istanza ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 il ricorrente, nel primo motivo, in parte del secondoe nel quarto motivo, si limita a reiterare – del tutto genericamente peraltro – la sussistenza didocumentazione attestante la dipendenza del ricorrente da gioco d’azzardo, a rappresentarela disponibilità del SERD di Messina a prendere in carico il ricorrente, senza confrontarsi conl’argomento giuridico su cui poggia la declaratoria di inammissibilità, a sua volta conformealla giurisprudenza di questa Corte; quanto al rigetto dell’istanza di affidamento in prova, ilricorrente nel secondo e nel terzo motivo si limita a lamentazioni meramente contestativeriguardanti la mancata valutazione per positivo percorso rieducativo del condannato e adinvocare massime giurisprudenziali);che in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersigenerici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;
Sez. 1, n.45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, nonmass.);che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero(Corte cost. n. 186 del 2000), con oscuramento dei dati personali avuto riguardo allacondizione soggettiva del ricorrente; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.