Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual attack on the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied on generic arguments without specific factual or legal attacks on the lower court's reasoning. The appellant challenged the refusal of debt remission based on alleged economic hardship, but the court found the appeal failed to refute the financial data proving the appellant's assets and business income. Consequently, the appeal was rejected as non-specific, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 DPR n. 115/2022; Art. 67 d.lgs. n. 159/2011: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack a specific correlation with the reasons underpinning the contested decision, failing to attack the ratio decidendi with concrete facts or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TRATO di SORVEGLIANZA di Trapanidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOche Pietro CENTONZE, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe n. 8648/2025 SIUS pronunciata dall’Ufficio disorveglianza di Trapani che, in conformità alle conclusioni del P.M., ha rigettatol’opposizione avverso l’ordinanza n. 1798/2025 emessa il 25/7/2025 di rigetto della richiestadi rimessione del debito; che il ricorso – che denuncia, con unico motivo, violazione dell’art. 6 DPR n. 115/2022e mancanza di motivazione in relazione alle disagiate condizioni economiche – è statoproposto per motivi non specifici perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragionidi diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi ad una astrattaenunciazione dei principi giurisprudenziali (pag. 2 ricorso), senza attaccare, in alcun modo,la ratiodecidendi della ordinanza impugnata che, sulla base degli esiti degli accertamentipatrimoniali trasmessi dalla Guardia di Finanza con note del 29/1/2026 e 4/12/2025, haevidenziato la sussistenza di una pluralità di elementi indicativi di una situazione economicache non risulta affatto disagiata, essendo il ricorrente proprietario di beni immobili (diversi eulteriori rispetto a quelli oggetto di confisca di prevenzione) e titolare di un’attività di impresache produce importanti volumi d’affare, anche a prescindere dagli effetti incapacitanti di cuialla comunicazione antimafia ex art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (su cui si appunta il ricorso);Che la conclusione secondo la quale non appare che l’adempimento del debitocomporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico del ricorrente, tale daprecludere il soddisfacimento di elementari esigenze di vita o da compromettere il recuperoe il reinserimento sociale dello stesso, considerato, peraltro, che lo stesso non risulta averefamiliari a carico e stante la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento, non è néapparente né illogica, sicché resiste alle censure, intrinsecamente ed estrinsecamente,aspecifiche agitate con l’odierno ricorso;che il magistrato di sorveglianza ha correttamente affermato che l'istituto dellaremissione del debito richiede, per la sua applicabilità, i presupposti delle disagiatecondizioni economiche dell'interessato e della regolarità della condotta da lui tenuta inistituto, ed ha negato la sua applicazione, in favore del ricorrente, per la ritenutainsussistenza del primo di essi;che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersigenerici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;
Sez. 1, n.45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, nonmass.);che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguentecondanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cortecost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI