Court declares appeal inadmissible due to unexplained withdrawal and orders payment of fines and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the parole board's rejection of authorization inadmissible following the appellant's formal withdrawal. Although the appellant's lawyer submitted a declaration of renunciation, the court found it lacked a valid reason such as a lack of interest. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 500 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A withdrawal from an appeal must be motivated by a lack of interest or other statutory grounds; an unexplained withdrawal results in the inadmissibility of the appeal and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
04/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;letta la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall’Avv. Riccardo Mele, procuratore speciale delricorrente;RITENUTO IN FATTOChe il ricorso avverso il decreto in epigrafe dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce del4/2/2026 (di rigetto dell’autorizzazione richiesta con istanza del 30/1/2026), propostonell’interesse di Mimmo Giovanni Monetta dal difensore di fiducia e procuratore speciale,Avv. Riccardo Mele, del foro di Brindisi, depositato in cancelleria il 27/2/2026, è statoqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte dal Tribunale disorveglianza di Lecce per quanto di competenza;che in data 3 marzo 2026 è pervenuta via pec in cancelleria dichiarazione sottoscrittadall’Avv.
Riccardo Mele, procuratore speciale (fol. 4), di rinuncia sic et simpliciter alricorso/reclamo (fol. 16);CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che la rinuncia non è motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse,sicché alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia nonmotivata - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI