Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23434/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic and non-argumentative censure of execution judge's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23434/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grievances were generic, merely rebuttal-based, and failed to provide specific argumentation against the execution judge's decision. The lower court correctly rejected the request for extinction of crimes and penalties, noting that the execution had already commenced and that the recidivist status barred prescription. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for lacking the necessary specific critique required for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains generic, merely rebuttal-based, or non-argumentative censure of the lower court's decision, failing to meet the requirement of specific critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic censure rejection execution judge decision prescription of penalty recidivist status bar recidiva nell'infrazione criminalità persistente riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
avverso il provvedimento di rigetto del 22/12/2025 dell’istanza ex art. 445, comma2, cod.
Art. 172 cod. pen.
pen.;Che quanto al secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato dovendosiribadire che, agli effetti dell’art. 172 cod.
Art. 173 cod. pen.
di estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento del GUPVerona irrevocabile il 31/5/2018 e dell’istanza di estinzione ex art. 173 cod.
Art. 99 cod. pen.
Art. 137 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 cod. pen
di estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento del GUPVerona irrevocabile il 31/5/2018 e dell’istanza di estinzione ex art. 173 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 172 cod. pen
pen.;Che quanto al secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato dovendosiribadire che, agli effetti dell’art. 172 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 47559 del 29/11/2024, Cimarosti
Sez. 1, n. 1871 del 4/12/2025, Bergamaschi
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
(ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
2, n.38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragionidi esonero (Corte cost.
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

LE di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Rivaldo DEDA, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza in epigrafe dep. il 19/1/2026 con cui il Tribunale di Trieste, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto del 22/12/2025 dell’istanza ex art. 445, comma2, cod. proc. pen. di estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento del GUPVerona irrevocabile il 31/5/2018 e dell’istanza di estinzione ex art. 173 cod. pen. perprescrizione della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Perugia irrevocabile il 4/9/2019;Che con riferimento alla declaratoria di estinzione dei reati oggetto di patteggiamento ilTribunale ha rettamente motivato il rigetto dell’istanza avanzata ex art. 445, comma 2, cod.proc. pen. spiegando che la sentenza del Tribunale di Verona n 1354/2018 è il risultato dellacontinuazione con altra sentenza dello stesso Tribunale n. 2385/2017 pronunciata il 30settembre 2017, data in cui aveva già avuto inizio l’esecuzione perché il condannato erastato ristretto in carcere il 25 agosto 2017 (data di commissione del fatto di cui alla suddettasentenza n. 2385/2017); ha altresì aggiunto – con motivazione congrua, conforme a diritto eimmune dai lamentati vizi – che neppure potrebbe essere dichiarata estinta la pena applicatacon la sentenza n. 1354/2018 (irrevocabile il 31/5/2018) perché i dieci anni per l’effettoestintivo decorrono dal 31 maggio 2018 e andrebbero a scadere da tale futura data;Che con riferimento alla declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di cui allasentenza del Tribunale di Perugia n. 1362/2019, il Giudice dell’esecuzione – conargomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato il rigetto sulla base del fatto cheil condannato, anteriormente alla condanna inflitta con la suddetta pronuncia, era stato giàdichiarato recidivo specifico, reiterato e infraquinquennale (come emerge nelle sentenzeemesse ex art. 444 cod. proc. pen.) e ciò determina il raddoppio del termine ordinario diprescrizione della pena, che si sarebbe prescritta solo il 4 settembre 2029 se non fossefrattanto intervenuto nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti (pag. 4 provv. imp.);Che il ricorso - articolato in due motivi con i quali si deducono:

1) violazione di legge inrelazione agli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen., 172 cod. pen. e 137 disp. att. cod. proc.pen. e correlati vizi di motivazione;

2) violazione di legge in relazione agli artt. 173 e 99 cod.pen. - è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difettoo contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimentoimpugnato;Che le censure esposte nel primo motivo di ricorso sono generiche e meramenteconfutative perché esprimono un mero dissenso rispetto alle ragioni giuridiche che il Giudicedell’esecuzione ha rettamente posto alla base del diniego dell’istanza di estinzione ex art.445, comma 2, cod. proc. pen.;Che quanto al secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato dovendosiribadire che, agli effetti dell’art. 172 cod. pen. («l’estinzione delle pene non ha luogo, se sitratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali,professionali o per tendenza […])», la rilevanza di una recidiva qualificata dichiarata in unqualunque momento antecedente alla maturazione del dies ad quem del termine dellaprescrizione è confermata dall’ultima parte di detta norma, che impedisce l'estinzione dellapena «se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta unacondanna alla reclusione per un delitto della stessa indole», e l’effetto ostativo alladeclaratoria di prescrizione si verifica a seguito di una condanna intervenuta dopo laprecedente condanna, durante il decorso del tempo necessario per l'estinzione di quellapena (iSez. 1, n. 47559 del 29/11/2024, Cimarosti, in motiv.

§ 2), essendo sufficiente aquesti fini che la recidiva sia stata essere accertata con sentenza divenuta irrevocabile (cfr.da ultimo Sez. 1, n. 1871 del 4/12/2025, dep. 2026, Bergamaschi, in motiv. § 3.2), comeavvenuto nella specie;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto disponel’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n.38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragionidi esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI