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Ordinanza — n. 23429/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as generic and lacking specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23429/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Angelo Misiti and Angelo Del Vicario inadmissible. The court found all arguments generic and indeterminate because they failed to specify the exact elements of the decision they contested. Consequently, the appeals could not serve the purpose of allowing the appellate judge to exercise their supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and indicate the precise grounds of criticism; generic or indeterminate arguments fail to allow the appellate judge to exercise their supervisory role.

Parole chiave

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generic appeal indeterminate grounds lack of specificity procedural inadmissibility supervisory role frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

74avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Angelo Misiti e Angelo Del Vicario,ritenuto che tutti i motivi di ricorso presentati nell’interesse di entrambi iricorrenti, in particolare così declinati:- l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di Angelo Del Vicario,che deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordinealla mancata assoluzione del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 81, 642,cod. pen., nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo;- il primo motivo del ricorso nell’interesse di Angelo Misiti, che deduce il viziodi violazione di legge con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivodella fattispecie di cui all’art. 642, cod. pen.;- il secondo motivo, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordinealla sussistenza del dolo di fattispecie;- il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordineall’accertamento dell’elemento soggettivo per essere questo stato dedotto dallapartecipazione del ricorrente alla denuncia del sinistro;- il quarto motivo, che deduce la carenza strutturale della motivazione nellaparte relativa al nesso tra fatto storico ed elemento psicologico,sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescrittidall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di unamotivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano glielementi alla base delle censure formulate, non consentendo al giudicedell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;che tali motivi sono generici anche per mancanza di specificità, in quantoradicalmente privi di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che, peraltro, quanto alla posizione del Misiti, le doglianze difensive,puntualmente evocate dalla sentenza impugnata alla pag. 7, rinvengonoaltrettanto puntuali confutazioni mediante il riferimento anche ad argomenti dicarattere logico-dimostrativo che consentono di escludere una ricadutameramente oggettiva dell’affermazione di responsabilità pure estesa a dettocoimputato;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI