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Ordinanza — n. 23428/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order citing lack of medical docs and gradualism principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23428/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court rejected the request for therapeutic placement due to missing medical documentation and denied probation based on the principle of gradualism, which allows for further observation periods despite positive behavioral elements. The Supreme Court upheld this decision, finding the appeal generic regarding the medical issue and merely re-evaluative regarding the probation denial without challenging the court's application of the gradualism principle.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. n. 309/1990; Art. 47 ord. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically contest the lack of required medical documentation or if it merely re-evaluates facts without challenging the court's lawful application of the principle of gradualism in sentencing alternatives.

Parole chiave

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probation order therapeutic placement gradualism principle inadmissible appeal medical documentation Cassation review sentencing alternatives prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
di XXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 17.9.2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo hadichiarato inammissibile un’istanza di ammissione all’affidamento terapeutico exart. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rigettato un’istanza di ammissioneall’affidamento in prova al servizio sociale ex art.
Art. 47 ord. pen.
309 del 1990 e ha rigettato un’istanza di ammissioneall’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 52 D.Lgs. 196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01
Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01
Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01
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Testo completo

di XXXXXXXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 17.9.2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo hadichiarato inammissibile un’istanza di ammissione all’affidamento terapeutico exart. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rigettato un’istanza di ammissioneall’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.;Rilevato che il ricorso:- è generico quanto all’affidamento terapeutico, che il Tribunale di sorveglianzaaveva dichiarato inammissibile per mancanza di documentazione medica,circostanza – questa – che tuttavia non si contesta specificamente;- è meramente rivalutativo quanto all’affidamento in prova, perché evidenzianuovamente elementi positivi che il Tribunale di sorveglianza non aveva affattoomesso di valutare, giungendo tuttavia senza illogicità o contraddittorietà a fareapplicazione del principio di gradualità, in ossequio al quale, prima di ammettereil condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza,pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse(Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01;

Sez. 1, n. 22443 del17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari,Rv. 264037 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.