Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reiterative complaints and prohibited re-evaluation of sentence proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Draghici Alin Valentin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing regime was legally flawed and lacked proper motivation regarding the circumstances of the crime. The court rejected these claims as merely reiterative of arguments already dismissed in the appellate judgment and prohibited under cassation rules, which forbid re-evaluating the proportionality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates complaints already rejected in the appellate judgment or if it seeks a new evaluation of the sentence's proportionality, which is not subject to review at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DRAGHICI ALIN VALENTIN nato il 12/08/1998 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Draghici Alin Valentin, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché carente, quanto al trattamento sanzionatorio prescelto nelle sue diverse componenti, con particolare riferimento al regime circostanziale, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (pag. 3 e segg. e seguenti dove è stata valorizzata la gravità della condotta e la particolare intensità della capacità a delinquere, tenuto conto altresì degli effetti dannosi della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia Minutillo Turtur Lucia Aielli M_ liePOSITATA CANCE ;A si 2 4 G Rinrionan UdIZI" Mania De ti6 11, 2