Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23346/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute lack of specificity regarding merits and failure to challenge logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23346/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible due to the absolute lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant attempted to re-evaluate factual aspects and the weight of evidence regarding criminal responsibility, which are strictly precluded in a review of legality. The Court held that the lower court's reasoning was logical and coherent, rendering the appeal's arguments insufficient to overcome the procedural bar.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are absolutely specific and merely propose arguments for a re-evaluation of the merits, as the review of legality is limited to obvious logical flaws in the motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity review of legality criminal appeal preclusion of merits logical coherence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ANDREW nato il 29/08/1991 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta aspecificità dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologica degli indizi oggetto di apprezzamen,to nel merito, la loro gravità e precisione. 1.1. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.2. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore dei fatti deriva dalla consistenza di dati probatori univoci (identificazione certa da parte della persona offesa), che entranbi i giudici di merito, nella conformaità verticale di giudizio, hanno ritenuto non incrinata dal dato documentale che non attesta alcuna incompatibilità della presenza dell'imputato sul luogo del commesso delitto all'ora indicata dalla persona offesa e ripotata in imputazione.

A fronte di tale peso probatorio, la difesa ha introdotto nel giudizio di merito un astratta ipotesi alternativa d'alibi che i giudici di merito hanno stimato inidonea ad allontanare l'imputato dal luogo ove il reato contestato si è consumato. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

P.Q.M