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Ordinanza — n. 23343/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterative complaint and prohibited new sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was a mere repetition of grievances already rejected in the second instance. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, while the lower court had already addressed these points without success. The court rejected the request as it sought a new evaluation of sentence proportionality, which is strictly forbidden in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already disallowed in the second instance and if it attempts a new evaluation of sentence proportionality.

Parole chiave

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reiterative complaint inadmissible appeal sentence proportionality cassation procedure mitigating circumstance second instance review prohibited new evaluation attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ben Hadj Sassi Aymen, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

AYMEN nato il 15/09/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ben Hadj Sassi Aymen, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma, quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese, ed è altresì vietato perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice di merito ha motivato sul trattamento sanzionatorio adducendo ragioni non suscettibili di censura in questa sede (pag. 3 e seguenti dove è stata valorizzata la consistenza del prelievo, affatto trascurabile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MCANCE1 24 tó nié• sudiin Santis 2