Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23342/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23342/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23342/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: GASPERINI ANGELO nato a ROMA il 05/07/1952 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gasperini Angelo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione logic ed argomentata in senso conforme dai giudici del merito, al fine evidente di introdurre una lettura del merito alternativa e ritenuta più convincente, in modo non consentito in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (pag. 3 e seg. quanto alle caratteristiche inequivoche della condotta posta in essere ed alla identificazione del ricorrente quale autore delle stesse); rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si sottolinea la natura punitiva e illogica del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, oltre che generico, in assenza di confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello (pag. 6 dove viene esplicata in modo puntuale la scelta di una pena al di sopra del minimo in relazione alle caratteristiche della condotta e dei plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente) in assenza di irragionevolezza o illegalità della scelta sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23342/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (pag. 3 e seg. quanto alle caratteristiche inequivoche della condotta posta in essere ed alla identificazione del ricorrente quale autore delle stesse); rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si sottolinea la natura punitiva e illogica del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, oltre che generico, in assenza di confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello (pag. 6 dove viene esplicata in modo puntuale la scelta di una pena al di sopra del minimo in relazione alle caratteristiche della condotta e dei plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente) in assenza di irragionevolezza o illegalità della scelta sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali sanzione sproporzionata adeguamento della pena ammenda multa disciplinare all'avvocato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: GASPERINI ANGELO nato a ROMA il 05/07/1952 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gasperini Angelo, Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione logic ed argomentata in senso conforme dai giudici del merito, al fine evidente di introdurre una lettura del merito alternativa e ritenuta più convincente, in modo non consentito in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (pag. 3 e seg. quanto alle caratteristiche inequivoche della condotta posta in essere ed alla identificazione del ricorrente quale autore delle stesse); rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si sottolinea la natura punitiva e illogica del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, oltre che generico, in assenza di confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello (pag. 6 dove viene esplicata in modo puntuale la scelta di una pena al di sopra del minimo in relazione alle caratteristiche della condotta e dei plurimi precedenti penali riferibili al ricorrente) in assenza di irragionevolezza o illegalità della scelta sanzionatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M• •¦•••¦¦¦ Marzia Minutillo Turtur Il Presidente Luc" Aielli 24 6 2 U Funziona • 444trzia Sal) ì§