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Ordinanza — n. 23341/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being generic, lacking specific legal grounds and precise references to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Faiuolo Vito Fortunato inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant's arguments were deemed generic and confused, failing to clearly identify the violated norm or the specific error in the lower court's sentencing and benefit assessment. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Appeals must be specific and precise, detailing the violated norm and the exact error, otherwise they are inadmissible as generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement Code of Criminal Procedure sentencing review benefit assessment court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: FAIUOLO VITO FORTUNATO nato a TORINO il 17/05/1951 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Faiuolo Vito Fortunato Ritenuto che l'unico motivo di ricorso si caratterizza per essere generico ed aspecifico, oltre formulato in modo confuso, cumulativo, senza chiara e puntuale enucleazione del profilo di censura, della norma asseritamente violata, del vizio eventualmente ricorrente; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (anche quanto al trattamento circostanziale ed alla valutazione della possibile concessione di benefici previsti dalla legge); considerato conseguentemente che tali doglianze sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M24 G I Al Funzionario Mata D L. 2