Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23339/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reiterative and attacking non-existent defects in the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23339/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of grievances already presented in the second instance. The appellant argued that the appellate court failed to identify specific defects in its reasoning regarding the extortion conduct, yet the court found the lower judgment's motivation logically sound and free of legal violations. Consequently, the appeal was rejected as it sought to introduce an alternative reading of the facts rather than correct a genuine error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those already examined in the appellate judgment or if they attack defects that do not emerge from the text of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
merely reiterative grounds inadmissible appeal defects not emerging logical linearity repetition of grievances spese di esecuzione pena pecuniaria non riscuotibile tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmelo Putignano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso per come proposto non è consentito perché meramente reiterativo dì doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PUTIGNANO CARMELO nato a PALAGIANO il 15/08/1952 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmelo Putignano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso per come proposto non è consentito perché meramente reiterativo dì doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), oltre che manifestamente infondato, giacché censura vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni logicamente lineari ed ineccepibili, non sussumibili entro il vizio motivazionale previsto dalla legge, e in tal modo non scrutinabile in sede di legittimità quanto alla condotta ascritta al ricorrente, con argomentazione chiara, approfondita, logicamente articolata ed in assenza di qualsiasi violazione di legge (ricostruendo puntualmente la condotta ascritta al ricorrente, il momento specifico nel quale egli interviene per supportare e finalizzare la condotta estorsiva, il suo diretto contatto e la chiara connotazione dei soggetti che avevano inizialmente veicolato la richiesta estorsiva che tramite l'apporto del ricorrente viene anche mediante e meglio definita, sulla base della analitica considerazione della Corte di appello) sicché il motivo appare volto ad introdurre una lettura alternativa del merito, ritenuta più convincente, ma non consentita in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M